ANNO DI PROVA per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo: ricorso al TAR dei sindacati

Categorie: , , , | 09-01-2016

Fa ancora discutere uno dei primi provvedimenti applicativi della legge 107/2015 che prevede, tra i destinatari del periodo di formazione, anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

La Cisl Scuola unitamente alle altre OO.SS., aveva da subito evidenziato l’invasione di campo del legislatore con gli effetti retroattivi applicati unilateralmente ad opera del D.M. 850/2015.

Nonostante le ripetute richieste dei sindacati è tuttavia mancato un significativo confronto e dato il considerevole numero di docenti coinvolti, le OO.SS. hanno presentato ricorso al Tar del Lazio proprio nei confronti del suddetto decreto.

La mobilità professionale dei docenti è infatti riservata, per espressa previsione dei decreti legislativi 165/2001 e 297/2004, alla contrattazione collettiva e non alle decisioni discrezionali dell’Amministrazione. Oltre a ciò, proprio l’Amministrazione si era pronunciata con nota prot. n° 3699 del 29 febbraio 2008 precisando con chiarezza che “l’anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera”, riconoscendo inopportuno richiedere ad un docente, con una consistente esperienza di servizio, la stessa formazione prevista per un neo-immesso in ruolo. A tutto questo si aggiunge il fatto che al momento della presentazione della domanda per il passaggio di ruolo la 107 non era ancora legge dello Stato.

Continua l’azione della Cisl Scuola contro tali decisioni unilaterali lesive dei diritti dei lavoratori affinché sia considerata la loro professionalità acquisita, purtroppo continuamente messa in discussione anche alla luce dei recenti provvedimenti normativi.

 

 

 

 

 

 

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