Assemblea sindacale e infortunio “in itinere” : INAIL condannato al risarcimento!
Dopo i brillanti risultati ottenuti sulla questione stabilizzazione del lavoro precario, la CISL Scuola Verona una nuova importante vittoria nell’ambito del tutela sindacale e del lavoro.
La recente sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 672/2017, che rappresenta una importante novità nel panorama giurisprudenziale, riguarda una docente vittima di incidente stradale occorsole mentre rientrava a casa, accompagnata in auto da una collega, da un’assemblea sindacale.
Nonostante le reiteriate diffide e richieste delle nostra Organizzazione Sindacale, l’INAIL aveva negato che l’incidente potesse essere qualificato come infortunio “in itinere” e, quindi, indennizzabile.
Dopo un lungo iter giudiziario, durato oltre quattro anni, la ricorrente, assistita dall’Avv. Andrea PANSINI del foro di Verona e supportata, nella vertenza, dalla CISL Scuola Verona, si è vista riconoscere come infortunio in itinere l’incidente stradale subito in data 06.10.2011, con conseguente condanna dell’INAIL alla corresponsione delle indennità spettanti a tale titolo oltre a interessi legali.
Il Tribunale di Verona, riconoscendo legittime e fondate le ragioni della ricorrente, con la sentenza 672/2017 , ha invece accolto la domanda avanzata dalla docente, equiparando la partecipazione della lavoratrice all’assemblea sindacale all’attività lavorativa in senso stretto.
In particolare, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto come l’attività sindacale sia, nel moderno sistema imprenditoriale, pubblico e privato, “preordinata all’obiettivo di migliorare, attraverso il superamento della fisiologica contrapposizione delle parti contrattuali, la qualità del servizio e le condizioni dei lavoratori, di tal che l’attività sindacale risulta equiparata sotto molteplici profili (retributivi, delle modalità di luogo e di orario, contributivi) all’attività lavorativa in senso stretto”.
Come Cisl Scuola Verona, nel registrare positivamente l’esito della pronuncia che conferma l’attenta e forte tutela insita nella nostra azione, riteniamo che costituisca un precedente assai importante e sicuro deterrente al discutibile atteggiamento dell’INAIL sempre più in arretramento sul riconoscere gli infortuni “in itinere”, oltre costituire un indubbio stimolo ad una più ampia partecipazione, dei lavoratori, alla assemblee sindacali.
allegati:
–sentenza 672 2017 condanna INAIL per mancato riconoscimento infortunio in itinere