Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), ex indennità di disoccupazione
La legge 92 del 28.6.2012 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”) ha dettato, tra l’altro, anche nuove norme in materia di ammortizzatori sociali.
In particolare, l’art. 2, comma 1, della suddetta legge istituisce – con decorrenza 1° gennaio 2013 – due nuove prestazioni per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione:
- l’indennità di disoccupazione denominata “ASpI” (Assicurazione Sociale per l’Impiego”), in sostituzione della “disoccupazione ordinaria a requisiti normali”). L’INPS regolamenta le nuove disposizioni attraverso la circolare 142 del 18.12.2012;
- l’indennità di disoccupazione denominata “mini-ASpI” (in sostituzione della “disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti”).
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“mini-ASpI” – Alcune precisazioni e novità (a regime)
Requisiti
La “mini-ASpI” si differenzia dall’“indennità con requisiti ridotti” perché prevede l’erogazione del beneficio nel momento in cui si diventa disoccupati e non nell’anno successivo. E’ rivolta a coloro che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione (a differenza delle 78 giornate previste dalla disciplina precedente).
Base di calcolo
Per il 2013 l’’importo dell’indennità è ottenuto calcolando il 75% della retribuzione di riferimento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore all’importo di € 1.180 mensili (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT).
Nei casi in cui la retribuzione di riferimento sia superore al predetto importo, l’indennità è incrementata di un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Durata della prestazione
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione conseguite nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel computo saranno sottratti i periodi eventualmente già fruiti.
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“mini-ASpI 2012”
Con messaggio 20774 del 17.12.2012 l’INPS disciplina le modalità di liquidazione della “mini-ASpI” esclusivamente per coloro che – avendo maturato nel 2012 il diritto all’“indennità di disoccupazione con requisiti ridotti” – erano in attesa di effettuare la domanda all’inizio del 2013.
Requisiti
Questa prestazione sarà riconosciuta, indipendentemente dallo stato di disoccupazione attuale del lavoratore richiedente, qualora siano accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste dalla “vecchia” normativa, e cioè:
- anzianità assicurativa di due anni
- 78 giornate di lavoro individuate
Calcolo e durata della prestazione
Il sistema di calcolo e la durata della prestazione saranno, invece, quelli previsti per il calcolo della nuova “mini-ASpI”.
Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata dai soggetti interessati:
- nel periodo 1° gennaio / 2 aprile 2013 (il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi)
- esclusivamente per via telematica attraverso uno dei canali previsti (patronati; portale web Inps “servizi online per il cittadino”; contact center multicanale)