Card del docente: ricorsi al TAR contro esclusione dei precari

Categorie: , , , | 23-11-2015

Riportiamo, in allegato,  il comunicato unitario con cui unitariamente le OO.SS. Scuola hanno dato avvio all’azione di contrasto giuridico delle ingiuste disposizioni di Legge che escludono il personale precario dal beneficio della “carta del docente”.  Da tale beneficio é  infatti escluso il personale con contratto a tempo determinato attualmente in servizio che, al pari del personale di ruolo, svolge a pieno titolo la funzione docente per tutte le attività programmate dalla scuola. Lo stesso accade per gli educatori, equiparati ai docenti dalla norma e dal quotidiano impegno didattico ed educativo a favore dei giovani convittori e semiconvittori, la cui formazione non é certamente meno meritevole di considerazione e valorizzazione.

Dopo l’azione legale  intrapresa quindi  a sostegno di numerosi lavoratori docenti e ATA precari  che, pur avendone i requisiti sono stati esclusi  dal piano di straordinario di assunzioni,  il Sindacato apre un nuovo fronte vertenziale  contro le iniquità della Legge 107  impugnando   il provvedimento che esclude i docenti precari, compresi  i docenti incaricati di religione cattolica di all’articolo 40 comma 5 del CCNL  e gli educatori impegnati nei convitti e negli educandati,  dalla possibilità di poter fruire della “Carta del docente”, con la quale vengono assegnati a ciascun docente   500 euro come bonus per la propria formazione e aggiornamento culturale e professionale.

Due sono i  ricorsi presentati in modo distinto e tesi ad accertare l’illegittimità di provvedimenti che introducono  diversità di trattamento ,senza trovare alcun  fondamento nelle norme contrattuali attualmente in vigore, che prevedono un unico profilo professionale per il docente comprensivo di tutte le funzioni e attività. Le disposizioni che escludono il personale precario  non trovano inoltre  alcun riscontro neppure nei principi fondamentali del nostro ordinamento e del diritto comunitario.

Risulta infatti violato il principio di non discriminazione tra lavoratori che svolgono pari funzioni sia a tempo determinato che indeterminato, specificamente sancito  anche nell’ambito dell’Unione Europea, che con propria Direttiva  afferma che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.

Per questi motivi CISL Scuola e le altre OO.SS.  hanno presentato ricorso chiedendo al Tar Lazio di sospendere e annullare i provvedimenti impugnati per quanto concerne l’esclusione dal beneficio del personale a tempo determinato e gli educatori,  rimettendo  la questione anche alla Corte Costituzionale, per quegli aspetti che possono configurare una discriminazione di fatto anche tra scuole e convitti a danno delle Istituzioni Scolastiche che hanno in servizio un numero elevato di personale precario,  con la conseguente  violazione del  principio di “imparzialità” che non può essere eluso  nel determinare le condizioni che sostengono il buon andamento del servizio scolastico pubblico.

 

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