Precisazioni in merito alla cessazione del servizio dal 1° settembre 2014

Categorie: , | 22-01-2014

Il 21 gennaio 2014 è stata inviata dal MIUR agli Uffici Scolastici regionali e territoriali la Nota Miur che precisa dei chiarimenti in ambito delle cessazioni del personale della scuola dal prossimo 1° settembre.

In particolare, si precisa quanto segue:

– opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo per il personale femminile: il requisito anagrafico di 57 anni si intende 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza della vita

– penalizzazione pensioni anticipate per i dipendenti in possesso di un’età inferiore ai 62 anni: tra i periodi di servizio effettivo utili per non subire le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti entro il 2017 sono inclusi anche i permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92

– accesso alla pensione con i requisiti pre-Fornero: l’art. 11-bis del Dl 102/2013 ha ampliato la platea di soggetti che potranno cessare dal servizio con i requisiti pre-Fornero, inserendo all’art. 24, comma 14 del decreto legge 201/2011, la lettera e) ter: ai lavoratori che,  nel  corso  dell’anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell’articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni,  i  quali  perfezionino  i  requisiti   anagrafici   e contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza  del   trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento pensionistico non puo’  avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio 2014″.

Si consideri che il beneficio introdotto dall’art. 11-bis è riconosciurto nel limite di 2500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2014, di 17 milioni di euro per l’anno 2015, di 9 milioni per l’anno 2016, di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro per l’anno 2018. Le richieste di fruizione del beneficio dovranno essere inviate alle Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio 2014 e verranno successivamente graduate secondo criteri determinati dall’INPS (Cricolare Min. Lavoro n. 44/2013). Il personale interessato può presentare domanda di cessazione dal servizio agli uffici territoriali con modalità cartacea anche oltre il 7 febbraio 2014.

 

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