Congedo parentale – sentenza Cassazione
Con Ordinanza n. 3606/2012 depositata il 7 marzo u.s. la Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Civile ha accolto il ricorso prodotto da un dipendente ministeriale avverso la Pubblica Amministrazione riguardante il diritto alla retribuzione piena per i primi trenta giorni di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 del d.lvo 151/01, anche nel caso in cui il bambino abbia un’età compresa tra i tre e gli otto anni, come previsto dal CCNL di categoria.
Anche il CCNL 2007 del Comparto scuola, ha disposto all’art. 12, che nei primi trenta giorni di congedo parentale richiesto il trattamento economico sarà comunque pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Tali disposizioni contrattuali sono state interpretate dall’ARAN in maniera restrittiva – affermando nei propri Orientamenti applicativi sull’argomento che i primi trenta giorni di congedo parentale, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del CCNL 2007, sono retribuiti per intero solo se fruiti dal lavoratore prima del compimento del terzo anno di vita del bambino – orientamento adottato anche dalle Ragionerie territoriali del MEF, provocando un rilevante danno economico ai lavoratori interessati.
Da parte nostra abbiamo sempre affermato che l’interpretazione fornita dall’ARAN e dal MEF viola il dettato contrattuale, il quale dispone che siano integralmente retribuiti i primi trenta giorni del congedo parentale indipendentemente dal periodo di vita del bambino nel corso del quale il genitore ha inteso usufruirne.
La Corte di Cassazione ha ora chiarito in linea di principio che:
” Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al “periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7 comma 1 della legge 1204/71”, il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni. Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all’art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l’assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dall’art. 7 comma 4 della legge 1204/71, ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino….” e quindi, chi intenda sollevare una controversia sulla questione, potrà chiedere all’Amministrazione di svolgere il tentativo di conciliazione, facendo leva sulle chiare affermazione dell’Ordinanza 3606/2012.
In ogni caso anche i giudici del lavoro difficilmente potranno discostarsi dall’orientamento della Suprema Corte.