Decreto 119/2011: riordino congedi, aspettative e permessi
Pubblichiamo, in allegato, il Decreto Legislativo n. 119/2011 apparso recentemente in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, che modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap), entrerà in vigore il prossimo 11 agosto.
Focalizziamo, in sintesi, alcuni aspetti del testo che riguardano sia lavoratori del pubblico sia del privato:
a) congedo di maternità – in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno riprendere l’attività lavorativa in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro;
b) congedo parentale – il padre lavoratore o la madre lavoratrice con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);
c) congedo / permessi per l’assistenza a soggetti portatori di handicap – il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
d) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave – confermata l’estensione dei possibili beneficiari (art. 4 D.Lgs. 119/2011);
e) permessi per assistenza: nel caso in cui l’assistito risieda in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio» o altra documentazione idonea di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
f) dottorato di ricerca – in coordinamento la norma di riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca, l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare quanto percepito in aspettativa all’Amministrazione (art. 5 D.Lgs. 119/2011).
Per ulteriori dettagli sulle disposizioni, rimandiamo ad una attenta lettura decreto e a nostri successivi approfondimenti in merito
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