Diplomati-GAE: negative anche le nuove pronunce Consiglio di Stato
Riportiamo, in allegato, le recenti pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che purtroppo confermano in modo pesante l’orientamento negativo della Giustizia Amministrativa sulla questione diplomati-GAE che, dopo aver fatto registrare pronunce contraddittorie sulla questione, ha assunto coerenza solo successivamente alla pronuncia della medesima Adunanza Plenaria n.11/2017.
In modo particolare le due Sentenze, nel ribadire i contenuti della Sentenza n.11/2017, evidenziano che:
-il DM 235/2014, primo provvedimento impugnato e i successivi decreti di aggiornamento hanno natura normativa e per tale motivo il loro annullamento non avrebbe efficacia erga omnes(per tutti anche non ricorrenti);
-il termine d’impugnativa dei decreti di aggiornamento da parte dei diplomati non decorre dall’annullamento del DM 235/2014, asserendo che l’azione di contrasto al provvedimento amministrativo doveva essere prodotta dai ricorrenti fin da subito impugnando l’atto che non consentiva inserimento e respingeva la medesima domanda;
– nonostante la previsione normativa (art. 4, comma 1 quinquies, lett.B) del DL 87/2018) intervenuta successivamente all’Adunanza plenaria con la sentenza n. 11/2017, il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001-2012 non costituisce titolo sufficiente all’inserimento in GAE;
Come CISL SCUOLA Verona nel prendere atto delle autorevoli sentenze del Consiglio di Stato, evidenziamo che ciascun ricorso amministrativo in essere seguirà il suo iter anche se i contenuti delle Adunanze Plenarie peseranno negativamente. Continueremo comunque a denunciare la pesantezza della situazione che per le scuole veronesi e venete registra la mancanza di un numero adeguato e sufficiente di maestre e maestri e rivendicando con forza anche durante il prossimo sit-in dei precari del 12 marzo prossimo la necessità di accelerare i Concorsi e le assunzioni in ruolo, tema su cui incalzeremo l’Ufficio Scolastico del Veneto che dovrà farsi carico di porre rimedio all’incresciosa situazione venutasi a creare.
allegati:
–Consiglio di Stato_Sentenza n. 4-2019
–Consiglio di Stato_Sentenza n. 5-2019