Diritto alla prestazione pensionistica (ed eventuale certificazione)
L’INPS ha emanato il messaggio 24126 del 20.12.2011 con il quale (nel rammentare la facoltà prevista dall’art. 24, comma 3, del decreto-legge 201/2011) sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del suddetto decreto 201, è subordinato alla maturazione dei requisiti di età e di anzianità retributiva entro il 31.12.2011, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto.
Il lavoratore che abbia maturato entro tale data i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, pertanto, consegue il diritto all’accesso alle prestazioni previdenziali come regolamentate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 201 (anche in caso di mancata certificazione del diritto a pensione).
Chi desidera comunque l’attestazione dell’Istituto circa il possesso dei requisiti pensionistici al 31.12.2011 e il diritto a pensione può richiederla utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS (gestione INPDAP).
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Normativa di riferimento
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”). Art. 24, comma 3: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18”.