Docenti inidonei, precisazioni del MIUR
L’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 15 della legge 128/2013 per il personale docente inidoneo non necessitano dello specifico decreto ministeriale previsto dal MIUR e i cui contenuti sono stati anticipati con le note prot 13000 e 13220 del 2013.
Nel comunicare quanto sopra con la nota prot 7749 dell’1/8/2014, l’amministrazione richiama l’applicazione delle disposizioni citate e fornisce le seguenti precisazioni:
- il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, o a seguito di nuova visita collegiale, avverrà con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità e con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene presentata la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità; tale personale nell’anno scolastico in cui viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F.
- il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere presentata, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purchè almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.