DM 850/2015:disposizioni anno di prova/formazione docenti neo-assunti
Segnaliamo che il MIUR, secondo quanto previsto dal comma 118 della Legge 107, ha recentemente emanato il D.M. 850 attraverso il quale vengono impartite disposizioni circa la metodologia formativa e le procedure da attivare per l’organizzazione dell’anno di formazione e prova dei docenti neo assunti.
Come CISL SCUOLA VERONA evidenziamo che il provvedimento risulta sollevare alcune criticità normative, sulle quali riteniamo necessario il Ministero intervenga al più presto con ulteriori precisazioni e chiarimenti.
Tra i contenuti del Decreto, che riportiamo in allegato, ne riportiamo in sintesi a seguire i più significativi.
Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:
-I docenti al primo anno di servizio con nomina a tempo indeterminato;
– I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completare il percorso negli anni precedenti. In questo caso la partecipazione alle attività di formazione sono da ritenersi parte integrante del servizio in anno di prova;
– I docenti che hanno ottenuto il passaggio in altro ruolo.
Le medesime disposizioni previste si applicano anche al personale educativo. Ai fini del superamento del periodo di formazione e prova é necessario lo svolgimento di un servizio effettivo di almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattica.
Sono utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni di servizio:
– Tutte le attività connesse al servizio scolastico;
– I periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
– Gli esami, gli scrutini ed altri eventuali impegni di servizio.
Sono invece esclusi dal computo:
– I giorni di congedo ordinario e straordinario;
– I giorni di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Per quanto riguarda il raggiungimento dei 120 giorni di attività didattica sono utili:
– i giorni effettivi di lezione;
– i giorni impiegati per attività volte al miglioramento dell’azione didattica programmate presso la sede di servizio in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e dopo la fine delle lezioni (tra il 1° settembre fino all’inizio delle lezioni e dopo la fine delle lezioni ma comunque entro il 30 giugno).
I docenti neo-assunti realizzeranno il periodo di prova presso la sede di servizio, mentre l’attività di formazione sarà svolta in riferimento al posto o classe di concorso di immissione in ruolo. Quindi in caso di differimento della presa di servizio, nell’anno di decorrenza giuridica della nomina, (secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 98 della Legge 107/15), il periodo di formazione e prova può essere svolto nella sede di svolgimento della supplenza annuale o fino al termine del servizio purché svolto su medesimo posto o classe di concorso affine. Inoltre in attesa della ridefinizione delle classi di concorso, l’anno di prova e formazione può essere svolto, tramite apposita istanza del docente e previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico di Verona, anche sulla base dei seguenti criteri:
– Supplenza posto di sostegno infanzia e primaria è valida indifferentemente;
– Supplenza su posto di sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado è valida indifferentemente;
– Per le classi di concorso la supplenza è valida sulla base dello specifico grado di istruzione ed in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
In caso di valutazione negativa il periodo di formazione e prova è rinviabile una sola volta.
Le attività formative, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti, saranno organizzate per una durata complessiva di 50 ore in 4 fasi:
1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore)
2. Laboratori formativi (12 ore)
3. “Peer to peer” e osservazione in classe (12 ore)
4. Formazione on-line (20 ore)
Durante il percorso formativo il docente neo-assunto dovrà inoltre predisporre il proprio portfolio professionale, in formato digitale.
I Dirigenti Scolastici dovranno nominare il docente tutor, dopo il coinvolgimento del Collegio dei Docenti, individuandolo preferibilmente della stessa classe di concorso o abilitazione o classe affine ed operante nello stesso plesso, senza superare il previsto rapporto di un docente tutor ogni 3 docenti neo assunti;
Gli Uffici Scolastici dovranno invece verificare il numero dei docenti neo assunti in tutte le fasi del piano straordinario di assunzioni previste dalla Legge 107/2015 dando avvio, anche scaglionato, delle azioni formative che riguarderanno anche attività di laboratorio formativo.Le attività di laboratorio dovranno prevedere piccoli gruppi con un massimo di 30 partecipanti, lasciando ai docenti la scelta tra diverse opportunità. Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato alle tematiche dei BES e della disabilità.
Il Comitato per la valutazione dell’anno di formazione e prova verrà convocato nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell’anno scolastico, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, previo colloquio che il docente neoassunto dovrà sostenere innanzi al medesimo Comitato.
Ai fini dell’espressione del Parere da parte del Comitato :
– il docente tutor presenterà le risultanze emergenti dall’ istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto;
– il Dirigente Scolastico presenterà una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
allegati: