“Manovra correttiva 2011”: riflessi previdenziali sulla Scuola.

Categorie: , , , , , | 23-07-2011

Riportiamo in allegato, il testo della nota operativa INPDAP n. 27 del 21 luglio scorso, che illustra le innovazioni introdotte in materia previdenziale con la recente “Manovra correttiva” (Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Le parti della circolare che interessano direttamente i lavoratori della Scuola sono contenute nei paragrafi 3.2 e 3.4, che riguardano:

  • l’adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, co. 4);il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010, è stato modificato anticipando al 1° gennaio 2013 l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita (individuato dall’Istat in 3 mesi) che era stato già programmato per il 2015.  Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2013 il cosiddetto sistema delle quote subisce la variazione riportata nella tabella seguente nella quale sono riportati, incrementati di 3 mesi, i nuovi requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva ( Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243)
ANNO REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA’ (QUOTE)
 2013                              65 anni e 3 mesi
    – 61 anni e 3 mesi di età+36 anni di contribuzione
    – 62 anni e 3 mesi di età+35 anni di contribuzione                     
                                           (quota 97 e 3)
  •  l’accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies); riguardo l’accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni), la nota INPDAP afferma con chiarezza che le nuove disposizioni introdotte (che aumentano progressivamente la durata della finestra mobile di un mese dal 2012, due mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014) non si applica al personale della scuola per il quale viene confermata l’applicazione del comma 9, dell’art. 59 della legge 449/1997 con il quale si prevede come unica finestra di uscita l’inizio di ciascun anno scolastico (per coloro che maturano il requisito di 40 anni entro il 31 dicembre).

 

Allegato:

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