MOBILITA’ : esiti del primo confronto al MIUR
Si è svolto il primo confronto tra MIUR e OO.SS. sui criteri per la definizione degli ambiti territoriali e il calendario per la contrattazione sulla mobilità per l’a.s. 2016/17.
Per quanto attiene gli ambiti territoriali il Ministero si è impegnato a fornire alle Organizzazioni sindacali una bozza della circolare che, ai sensi del comma 66 della legge 107, verrà emanata ad indirizzo degli Uffici Scolastici Regionali agli USR emanata. Il comma 66 prevede infatti che dal 2016/17 i ruoli dei docenti non assumano più carattere provinciale ma diventino regionali, articolati in ambiti territoriali di norma inferiori alla provincia, la cui ampiezza è definita entro il 30 giugno 2016 attraverso apposite indicazioni ministeriali e previo confronto con Regioni ed Enti locali.
La legge 107 prevede quindi che i docenti già assunti in ruolo entro il 2014/15, conservino la titolarità sulla provincia e sull’Istituto , mentre il personale recentemente assunto nel corso del 2015/16 è diversamente disciplinato a seconda che sia assunto in fase zero e A (secondo le procedure di cui all’art.399 del t.u 297/94) oppure che sia stato recentemente assunto in fase B e C da concorso (tale personale conserva il diritto a rimanere nella provincia di attuale titolarità su un ambito, risultato della mobilità 16/17) ovvero ancora, se sia stato assunto in fase B o C da GAE (quest’ultimo personale risulta privo del diritto a restare nella provincia assegnata e si ritrova costretto ad una mobilità su tutta Italia). Infine va ricordato che anche coloro che sono già stati assunti a tempo indeterminato in passato parteciperanno alla mobilità, non potranno più richiedere gli Istituti ma solamente gli ambiti territoriali sub provinciali.
Alla definizione degli ambiti è inoltre collegato il meccanismo che prevede, per i docenti titolari sull’ambito, l’incarico triennale da parte del dirigente scolastico, ai sensi del comma 79 e seguenti della medesima Legge 107.
Alla luce del quadro sopra descritto, che risulta molto complesso, come CISL SCUOLA unitamente alle altre sigle sindacali abbiamo fin da subito evidenziato al Ministero oltre che della diffusa e ingiustificata disparità di trattamento prevista dalla Legge, come gli ambiti costituiscano una grande criticità non solo per come e per i tempi in cui saranno definiti, ma anche e soprattutto per le conseguenze pesanti che avranno sulla mobilità e sulla gestione del personale, tenuta in debita considerazione la consistente mole di domande di trasferimento da trattare. Le Organizzazioni sindacali hanno, dunque, chiesto preliminarmente di poter avviare la contrattazione a prescindere dalla costituzione degli ambiti territoriali applicando le vecchie regole, rinviando di un anno la mobilità per ambiti territoriali e le connesse implicazioni. Il Ministero per tutta risposta ha dichiarato di doversi attenere a quanto previsto dalla Legge ed ha proposto un calendario di incontri.
CISL SCUOLA e le altre organizzazioni sindacali alla luce di tale chiusura , hanno ritenuto di non dare corso ad alcuna trattativa fino a quando l’Amministrazione non avrà precise garanzie, consapevoli che per una parte del personale (ATA, IRC e personale educativo) la legge 107 non ha introdotto sostanziali novità e vedono comunque assicurato il mantenimento delle attuali norme contrattuali. Pertanto il confronto non avrà alcun seguito finché il Ministero non scioglierà tutti i nodi sollevati dal Sindacato e riguardanti:
- non vengano attivati gli ambiti territoriali ai fini della mobilità per l’anno 2016/2017;
- i movimenti di trasferimento e di passaggio conservino anche per il personale docente ancora una cadenza annuale come per gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo ed ATA;
- la mobilità volontaria in ambito provinciale del personale di ruolo già da anni sia effettuata con le regole attuali senza l’introduzione degli ambiti territoriali.
- la mobilità interprovinciale sia gestita con regole e criteri omogenei per tutti in quanto non è pensabile che chi è assunto in fase B o C dalle GAE possa chiedere la mobilità “per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”, mentre chi è assunto in fase Zero o A, oppure nella stessa fase B o C, ma dalle graduatorie del concorso, mantenga il vincolo di divieto triennale;
- venga mantenuta la possibilità di una mobilità annuale che consenta i movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria.