MOBILITA’ 2016/17 per IRC
Prende il via anche la mobilità per gli insegnanti IRC che potranno presentare domanda di mobilità territoriale e/o professionale fino al 16 maggio 2016. Le domande di trasferimento e di passaggio per gli insegnanti IRC, dovranno essere redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’OM e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentate al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio in forma cartacea. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporterà l’annullamento delle domande. Potranno partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 hanno maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 4) Potranno partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 hanno maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 5) La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica sarà limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Potranno partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, sono in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, all’Ordinario Diocesano competente. (OM art. 1 comma 6) Termine ultimo per la revoca delle domande: 18 giugno 2016 Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2016 Non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. |