Permessi e congedi: chiarimenti
Facendo seguito alle molteplici notizie apparse su diversi mezzi stampa,secondo le quali il diritto di andare in pensione sarebbe limitato per tutti i soggetti beneficiari di permessi e congedi goduti ai sensi della legge 104, nonché quelli a tutela della maternità o per il diritto allo studio, riteniamo che tale affermazione non sia corretta e contraddica il dettato normativo.
La riforma Fornero intervenuta sul sistema pensionistico nel dicembre 2011, all’art. 24, comma 3, disciplina la pensione cosiddetta “anticipata” e più precisamente al comma 10 prevede un regime di penalizzazioni per coloro che, pur avendo maturato gli anni necessari di contribuzione per l’accesso alla pensione anticipata (40, 41 e mesi, 42 e mesi) non abbiano tuttavia compiuto almeno 62 anni di età.
Si consideri, inoltre, che il decreto-legge 216/2011 ha differito l’applicazione delle penalizzazioni introdotte dalla riforma Fornero prevedendo una specifica limitazione: infatti, l’art. 6, comma 2- quater prevede che “Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10,terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”.
Da quanto detto, non risulta corretto parlare di limiti al diritto di andare in pensione, né tanto meno di dilazione dei tempi di maturazione dei requisiti.
Questo non significa, pertanto, che i congedi fruiti ai sensi della legge 104, quelli per maternità o qualsivoglia altro diverso permesso che preveda una copertura contributiva figurativa (cioè non collegata ad una effettiva prestazione di servizio) non siano più utili alla maturazione dell’anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione. La loro fruizione comporterà soltanto eventuale riduzione percentuale del trattamento pensionistico legata alla cessazione dal servizio con i requisiti per la pensione anticipata, ma prima del compimento del 62° anno di età.
Ritenendo, tuttavia , che ci siano dei profili problematici in ordine ai periodi correlati ad effettiva attività lavorativa, riteniamo che la questione vada approfondita al fine di individuare eventuali profili di illegittimità della norma.