Permessi e utilizzo del personale durante le elezioni
Si svolgeranno domenica prossima 25 maggio 2014, le elezioni europee per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e le elezioni comunali nei comuni interessati al voto.
Come di consueto, riportiamo di seguito, una sintesi delle disposizioni che regolano i permessi per il personale che si candida, o sia chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali e per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio.
PERMESSI per CHI SI CANDIDA
La Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996 precisa che:
– il personale di ruolo che partecipi come candidato alla relativa campagna elettorale può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e dei sei giorni di ferie previsti dal vigente CCNL Scuola(artt. 15, comma 2, e 13, comma 9);
– il personale supplente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività educative può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti (articolo 19, comma 7 del vigente CCNL Scuola) o fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (ai sensi dell’art. 18 del vigente CCNL Scuola).
PERMESSI per CHI è CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONI PRESSO UFFICI ELETTORALI
La Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992 richiamando i testi di alcune note del Ministero del Tesoro, stabilisce che al personale impegnato nelle operazioni elettorali, spetta il riposo compensativo:
– per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
– per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.
E’ esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.
PERMESSI per CHI DEVE VOTARE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO
Nei giorni delle elezioni e’ data possibilità di fruire di permessi retribuiti e ferie secondo quanto disciplinato dal vigente CCNL Scuola.
Durante le elezioni , i locali dei plessi sede di seggio rimarranno chiusi su richiesta delle Amministrazioni comunali e comportando la conseguente sospensione dell’attività didattica. In tale periodo il personale assegnato ad un plesso non sede di seggio continuerà a svolgere regolarmente il proprio servizio.
Il personale assegnato invece ad una scuola NON sede di seggio verrà utilizzato come segue:
– PERSONALE DOCENTE, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell’attività didattica (ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni ecc,) non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica. E’ fatta salva l’eventuale programmazione di attività funzionali all’insegnamento deliberate nell’ambito del POF.
– PERSONALE ATA, viene utilizzato secondo quanto definito dalla contrattazione d’istituto(art. 6 lettere h- e- m del vigente CCNL) che individua modalità e criteri per un’equa utilizzazione del personale e un’ eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali, del Dirigente scolastico e del DSGA. Pertanto previa definizione e accordo con le RSU, con congruo anticipo e con apposita disposizione motivata da esigenze lavorative concrete, il personale ATA può essere eventualmente assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.
Riportiamo in allegato, una scheda informativa sulla diversa casistica riguardante la chiusura degli edifici scolastici e l’utilizzo del personale docente e ATA.
allegati: