Personale precario: pagamento ferie non fruite
Sulla questione del pagamento delle ferie non fruite da parte del personale docente ed ATA precario, ribadiamo quanto già più volte argomentato e cioè che nei confronti di tutti coloro che sono in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato deve continuare a trovare applicazione quanto disposto dal CCNL agli artt. 13 e 19 che prevedono il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite.
Soltanto dal 1° settembre 2013 si potrà prevedere la diversa quantificazione dell’indennità per ferie non godute laddove il rapporto di lavoro si riferisca anche a periodi di sospensione delle lezioni, nel corso dei quali gli interessati avrebbero potuto fruire dei giorni di ferie maturati.
La segreteria nazionale della Cisl Scuola, preso atto che ad oggi l’amministrazione, pur sollecitata diverse volte, non ha dato alcun seguito alla richiesta di esprimersi per confermare quanto sopra, ha indirizzato una lettera, di cui si allega copia, alla ministra ed al capo di gabinetto per richiedere un autorevole e tempestivo intervento sul tema che ponga fine alla situazione di incertezza e disagio che si è generata nelle scuole.