Presidente commissione esame 1° grado: disponibilità senza obbligo!
A margine dell’odierno incontro informativo sugli organici provinciali del personale docente 2017-2018 tenutosi presso l’Ufficio Scolastico territoriale, come CISL SCUOLA Verona abbiamo chiesto chiarimenti circa il crescente ricorso all’individuazione dei docenti di scuola secondaria di 1° grado quali incaricati per la presidenza delle commissioni d’esame a conclusione del primo ciclo. In particolare avendo i toni delle comunicazioni pervenute ai docenti il tono della “precettazione obbligatoria” abbiamo chiesto di conoscere quali eventualmente fossero i criteri seguiti dall’Ufficio per poterne valutare nel merito l’eventuale sostenibilità sia in termini di impegno sia in termini di “vicioniorietà” rispetto alle sedi.
L’Ufficio Scolastico di Verona pur evidenziando la difficoltà nella copertura delle presidenze delle commissione di esame, ha precisato che il criterio seguito dall’Amministrazione é quello della disponibilità del personale interpellato senza alcuna forma di obbligo.
Pertanto viene ad essere confermata, anche da una lettura delle disposizioni in materia di cui riportiamo i passaggi più contenuti nell’Ordinanza Ministeriale 90/2001 e dell’art 7 del D.P.R. 362 del 1966 che individuano le modalità e i criteri di individuazione in via residuale del personale docente, una non immediata obbligatorietà che invece caratterizza le disposizioni contenute per i Dirigenti scolastici all’art 19 del CCNL Area V dell’11 aprile 2006 e per i docenti della secondaria di 2° grado impossibilitati a lasciare eventuale incarico di presidenza assunto per l’Esame di Stato del Secondo ciclo secondo le disposizioni contenute all’art 5 comma 1 del Decreto n.9 del 2006.
allegati:
– Riferimenti normativi commissioni esami conclusivi 1° ciclo