RETI DI SCUOLE: vaghezza e tempi ristretti. Costituzione entro il 30 giugno

Categorie: , , , , | 14-06-2016

Con la nota prot. n. 2151 del 7.6.2016 il Miur detta “indicazioni” per la formazione delle “reti scolastiche” così come stabilito dalla legge 107/2015.

La prefigurazione di una nuova organizzazione sul territorio e di una nuova gestione delle risorse per la valorizzazione sinergica dell’autonomia scolastica e della collaborazione propositiva è prevista infatti, dai commi:

  • 70 “Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale”
  • 71 “Finalità degli accordi di rete”
  • 72 “Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi”
  • 74 “Clausola di invarianza finanziaria” dell’art. 1 della cosiddetta legge sulla “Buona Scuola”.

“L’impressione è che ancora una volta un tema di grande importanza venga affrontato con profili di insostenibile vaghezza e con l’assillo di tempi che appaiono francamente incongrui per una procedura abbastanza complessa – commenta la Segretaria Generale Cisl Scuola-. Un’operazione, con scadenza 30 giugno, che ci si chiede come possa favorire una discussione all’altezza del valore e del significato che dovrebbe avere. Spiace vedere una qualificata esperienza come quella delle reti, già attuata da tante nostre scuole, ridotta a un banale adempimento burocratico, fatto di decisioni precostituite che concedono alla tanto conclamata autonomia delle istituzioni scolastiche un’unica grande opportunità: quella di rispettare i tempi. Si può chiamare buona questa scuola? Quanto alle implicazioni, numerose e non banali, che la costituzione delle reti presenta, nell’immediato e in prospettiva, sul versante della gestione del personale, va da sé che si tratta di questione sulla quale riteniamo del tutto inaccettabili comportamenti che eludano un doveroso confronto con i sindacati”.

La normativa in questione predispone il nuovo assetto organizzativo per la crescita di tutte le scuole, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua realtà attraverso la valorizzazione della capacità organizzativa e il consolidamento delle prospettive di cooperazione.

L’aggregazione per ambiti – nell’ottica della legge – dovrebbe consentire alle scuole, grazie alla sinergia di rete e all’utilizzo delle nuove tecnologie, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, gestendo problematicità e condividendo l’esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.

Le reti dovranno rappresentare quindi uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni, realizzando molteplici attività e ottimizzando le risorse per il raggiungimento di obiettivi strategici in linea con i target europei e in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di Miglioramento delle singole scuole, con effetti sul servizio d’istruzione e formazione nel suo complesso.

Le reti, infine, espressione e potenziamento dell’autonomia scolastica, dovranno concorrere all’adozione di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale e trovare le migliori strategie per l’inserimento scolastico delle disabilità, il miglioramento della qualità degli apprendimenti, il successo formativo assicurando una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale.

Le indicazioni ministeriali prevedono – attraverso la sottoscrizione di specifici accordi istitutivi ai quali le singole scuole arrivano con la delibera approvativa di ciascun Consiglio di Istituto – due tipologie di “rete”: quella “di ambito” e quella “di scopo”:

La “rete di ambito” , per la quale se ne prevede la costituzione entro il prossimo 30 giugno, avente carattere generale e funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell’ambito, che riunisce stabilmente sia tutte le scuole statali di ciascun ambito territoriale così come individuato nei mesi scorsi dal competente Ufficio Scolastico Regionale sia quelle paritarie (in relazione alle azioni e alle attività di loro interesse).
La “rete di scopo”, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l’ambito territoriale di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali. Queste reti, che si richiamano all’art. 7 del d.P.R. 275/1999, si realizzano con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le scuole sulla base dell’individuazione di un’area progettuale comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze. Il ruolo di scuola capofila sarà ricoperto da un’istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie esperienze, competenze e risorse
professionali.

Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, le “indicazioni” segnalano, a titolo esemplificativo:

1) rapporti scuola mondo del lavoro: alternanza scuola lavoro; laboratori per l’occupabilità; educazione all’imprenditorialità; iniziative che rispondono all’esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei settori delle arti e dell’artigianato;

2) sistema di orientamento;

3) Piano Nazionale Scuola Digitale;

4) inclusione e contrasto alla dispersione scolastica;

5) disabilità e inclusione degli alunni stranieri;

6) attività di formazione per il personale scolastico.

Nota-MIUR-reti-scolastiche

Linee-guida-per-la-formazione-delle-reti

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