Supplenze: il Miur dirama le istruzioni, ma ancora nessun calendario di nomina!
Segnaliamo al personale precario docente e ATA che il Miur ha recentemente diramato le istruzioni operative per le nomine a tempo determinato per la copertura di incarichi annuali, fino al termine delle attività didattiche e brevi sostituzioni.
Il provvedimento ministeriale, pur richiamando le indicazioni impartite per il precedente anno scolastico, presenta alcune novità tra cui principalmente spiccano:
– la possibilità conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto;
-in apposito capitolo dedicato alle SUPPLENZE BREVI si precisa che I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.
-sempre in riferimento alle supplenze brevi, si riprendono le discutibili previsioni di Legge che il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, con impiego in gradi di istruzione inferiore a parità di retribuzione in godimento;
-per la copertura dei posti di sostegno, le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti specializzati;
-si ricorda poi che è consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno;
– per il personale ATA, nel riconfermare i disastrosi vincoli di nomina dei supplenti, viene purtroppo precisato che per ricoprire i posti su cui non è stato possibile effettuare le immissioni in ruolo per l’a. s. 2016/17 perché accantonati per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province saranno conferite supplenze fino all’avente diritto ai sensi dell’art.40 ,comma 9, della legge 449/1997 utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.
Al di là delle disposizioni ministeriali, a preoccupare seriamente sono i tempi di svolgimento delle operazioni di nomina che ancora non si conoscono, e che risultano incongruenti con il regolare avvio delle lezioni oramai prossimo.
allegati:
–MIUR istruzioni operative supplenze docenti e ATA 2016-2017