Supplenze: istruzioni e indicazioni operative dal MIUR
Segnaliamo al personale docente e ATA precario che il MIUR ha recentemente provveduto a diramare le istruzioni e le indicazioni operative circa il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2015-2016.
Diversamente da quanto concordato con le OO. SS .il Ministero , non ha ritenuto di separare in due note distinte le indicazioni per il personale docente e ATA.
Come CISL SCUOLA unitamente alle atre sigle sindacali avevamo avanzato tale richiesta per poter affrontare con tempi più distesi le ricadute delle disposizioni introdotte dalla Legge 190/2014, per la ricollocazione del personale delle province che il MIUR pensa inaccettabilmente di risolvere a danno dei precari Ata della Scuola.
Rispetto alle disposizioni ministeriali in materia di conferimento delle supplenze evidenziamo quanto segue.
PERSONALE DOCENTE
La nota ministeriale ricalca sostanzialmente la Circolare dello scorso anno scolastico con l’introduzione di due nuovi paragrafi nei quali si richiama:
– la disposizione del comma 99 art. 1 della Legge 107/2015 relativa alla presa di servizio differita per i docenti assunti a tempo indeterminato con il piano straordinario e titolari per l’a.s. 2015/16 di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica
– le prescrizioni del comma 333 art. 1 della legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) che introducono il divieto di assegnare supplenze brevi per il primo giorno di assenza del titolare
Per i posti di sostegno, è stata introdotta, senza alcuna indicazione di criteri e modalità come, invece, richiesto dalle OOSS, la possibilità di presentare dichiarazione di “messa a disposizione” da parte di aspiranti, sia inclusi che non inclusi nelle graduatorie di istituto, che conseguono “tardivamente” il titolo di specializzazione e a cui dovrà essere assegnata la supplenza prioritariamente rispetto ad aspiranti non specializzati. Segnaliamo inoltre che per le supplenze nei Licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” è stato anticipato al 31 agosto 2015 il termine per chiedere l’accantonamento per conferma della supplenza sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2014/15 o precedenti (art. 6 bis comma 8 secondo periodo dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l’a.s. 205/16)
E’ stato, infine, introdotto un paragrafo per gli elenchi aggiuntivi di seconda fascia, altrimenti denominate finestre delle graduatorie d’istituto, con cui si segnala che in attesa dell’apertura delle funzioni di inserimento al SIDI, le scuole devono avviare l’esame delle domande e la verifica dei titoli dichiarati.
PERSONALE ATA
L’amministrazione non ha tenuto in alcun conto la netta contrarietà che è stata manifestata dalla CISL SCUOLA unitamente alle altre OO.SS. per il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in attesa della ricollocazione del personale delle province; scelta quest’ultima che seppur prevista per Legge continueremo a contestare nel merito rispetto a quanto già annunciato dal MIUR. In modo assai discutibile il Ministero ha, infatti, previsto che sui posti vacanti e/o disponibili si attribuiscano supplenze fino all’avente diritto.
Come CISL SCUOLA abbiamo sottolineato con forza, insieme alle altre OO.SS. , che l’Amministrazione applica impropriamente le previsioni dell’art. 40 comma 9 della legge 449/97 che si riferisce all’attesa della pubblicazione di nuove graduatorie o ai casi di rinnovo delle stesse e che, pertanto, passato il 31 agosto senza assunzioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché quelli solo disponibili devono essere assegnati con supplenze definitive ai sensi della normativa vigente. Su tale aspetto continueremo ad esercitare pressioni a tutti i livelli di confronto con il Ministero e degli uffici scolastici periferici.
Abbiamo inoltre sottolineato le conseguenze deleterie di questa modalità di assunzione che, oltre ad avere conseguenze negative sulla funzionalità dei servizi scolastici, nega i diritti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei 24 mesi, compresa l’applicazione dell’art. 59 del CCNL e la disciplina assenze per malattia. Difficoltà insostenibili e inaccettabili, volutamente ricercate dal MIUR, che andandosi ad aggiungere ai vincoli della Legge di Stabilità riguardanti l’impossibilità di conferire supplenze temporanee, soprattutto nei casi di assenze per lunghi periodi o di assenze contemporanee di più unità di personale, condurranno il funzionamento delle Scuole ad un inevitabile collasso.
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