TFA ordinario: chiarimenti dal Miur
Trasmettiamo in allegato la nota di chiarimenti sui percorsi di TFA ordinario, prot 549 del 28/2/2013, emanata congiuntamente dai Dipartimenti dell’Istruzione e dell’Università.
Il provvedimento consegue alla richiesta inviata da CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA in data 30 gennaio u.s., alle continue pressioni esercitate sul MIUR e ad un incontro che si è svolto in data 19 febbraio al quale non ha partecipato il dipartimento dell’Università.
A fronte delle sollecitazioni sindacali la circolare si sofferma su una serie di problematiche connesse alla partecipazione ai corsi nell’ottica di definire linee di indirizzo comuni tra i diversi soggetti coinvolti nella organizzazione e gestione dei TFA, nonchè comportamenti omogenei dei diversi atenei.
Evidenziamo in sintesi:
Durata dei corsi e crediti formativi
Si sollecita la massima attenzione affinchè il titolo abilitante possa essere conseguito entro il termine dell’a.s. 2012/2013. A tale fine sono richiamate le disposizioni che prevedono il riconoscimento di crediti formativi e di tirocinio ai docenti con almeno 360 giorni di servizio e la possibilità di riconoscimento di ulteriori crediti da parte degli atenei mediante la valutazione di titoli e specializzazioni (es. sostegno) posseduti dai singoli corsisti.
Incompatibilità e frequenza
Ferma restando l’incompatibilità tra l’iscrizione ai TFA e altri percorsi che rilasciano titoli accademici e in analogia con quanto già previsto per le SSIS, nella nota si evidenzia che è possibile da parte delle Università consentire la sospensione dei corsi di dottorato, di laurea ecc. e che non rientra tra le incompatibilità la sola discussione delle tesi o l’attività di ricerca o di insegnamento presso le università.
Si precisa, inoltre, che qualora la frequenza dei corsi sia impossibilitata per maternità o particolari terapie si deve riconoscere ai corsisti il rinvio della partecipazione al successivo anno accademico senza dover sostenere nuove selezioni o pagamenti di quote di iscrizione già effettuati.
Si evidenzia la necessità di garantire i rapporti di lavoro in essere con le scuole attraverso la calendarizzazione delle attività in orari compatibili con gli obblighi di servizio.
Scorrimento delle graduatorie degli ammessi e rimborso delle tasse di iscrizione
Si chiarisce che nei casi di rinuncia è possibilite procedere allo scorrimento della graduatoria degli aspiranti idonei. Viene poi richiamata la “sensibilità” degli Atenei riguardo la possibilità di rimborsare ai corsisti rinunciatari la tassa di iscrizione (ad es. nei casi di superamento di più prove di ammissione)
Congelati SSIS
Viene precisato che la disposizione che consente l’accesso in soprannumero ai TFA ai “congelati” SISS ha carattere permanente
Competenze B2 in lingua inglese
Viene ribadito che non è richiesto il livello di competenza B2 della lingua inglese nè per l’accesso nè alla fine del percorso (vedi FAQ sul sito www.TFA.Cineca.it o istruzione.it)
Convenzioni tra Atenei
Si richiama la possibilità di definire apposite convenzioni tra Università per gestire in modo ottimale la realizzazione dei percorsi, in particolare nei casi di scarso numero di partecipanti
Tutor
Gli atenei devono procedere alla selezione dei tutor e alla formulazione della graduatoria di merito da cui attingere per le nomine. Gli USR devono prestare la massima collaborazione per garantire da subito in via transitoria le funzioni di tutor coordinatore fino all’individuazione dell’avente diritto