Titolo di studio per insegnare religione, cosa dice la nuova Intesa
La nuova Intesa tra MIUR e CEI siglata lo scorso 28 giugno ha – tra le altre cose – previsto quale nuovo titolo necessario per impartire l’insegnamento della Religione Cattolica (nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, ma anche per la scuola dell’infanzia e primaria) la laurea magistrale in scienze religiose, titolo rilasciato dagli istituti superiori di scienze religiose approvati dalla Santa Sede.
Il nuovo titolo accademico, di durata quinquennale, sarà richiesto a partire dall’anno scolastico 2017/2018. Nel frattempo, si avvierà una fase transitoria per la quale si definisce in modo puntuale la platea di quanti non saranno obbligati ad avvalersi del nuovo titolo, necessario a partire dal 2017-18.
L’esenzione riguarda, oltre ovviamente ai docenti di ruolo e incaricati già in servizio:
a) chi consegue il vecchio magistero in scienze religiose entro l’anno accademico 2013-14;
b) chi consegue una qualsiasi laurea civile più un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013-14;
c) chi consegue un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013-14 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
d) l’insegnante comune che ha impartito l’Irc per almeno un anno nel periodo 2007-12 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
e) chi, in possesso di uno dei titoli succitati, ha svolto un anno di servizio continuativo entro il 2016-17;
f) chi, in possesso di uno dei vecchi titoli previsti dall’Intesa del 1985, ha svolto un anno di servizio continuativo dal 2007-08.
Occorre precisare che per servizio continuativo s’intende quello svolto sia per incarico che per supplenza; non può non essere riconosciuto come tale quello previsto dall’art. 11 comma 14 della legge 124/99, cioè della durata di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio al termine delle lezioni, compresi gli scrutini, purchè continuativo.