UTILIZZI ed ASSEGNAZIONI PROVVISORIE per l’a.s. 2024/2025: istanze al via !

Categorie: , , , , | 10-07-2024

Come già anticipato nella nostra pagina Facebook territoriale nei giorni scorsi, sono aperti i termini di presentazione delle domande di mobilità annuale. Il personale scolastico potrà presentare la propria istanza on line di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA o UTILIZZO per l’a.s. 2024-2025 come segue:

personale ATA ha iniziato a presentare le istanze dall’8 luglio e terminerà il 19 luglio 2024;

il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande domani 11 luglio al 24 luglio 2024;

 

Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 e ancora  in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2024-25 con l’ Intesa del 27 giugno 2024.

Evidenziamo che a seguito dell’Intesa potranno potrà presentare domanda:

-il personale docente assunto nel 2023/24 con contratto a tempo indeterminato può produrre domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo provinciale (art.13, comma 5, D.Lgs.59/2017);

-il personale assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 4 e 9-bis del D.L.73/2021 ovvero dell’art.5-ter del D.L.228/2021, all’esito del superamento positivo dell’anno di prova, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;

-il personale assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 5 e 6 del D.L.44/2023 (GPS I fascia sostegno), all’esito del superamento positivo dell’anno di prova, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;

-tutti i neoassunti 2023/24 possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale in presenza delle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21,

 

Le deroghe di cui all’art 34 del CCNI, che in sintesi si riportano a seguire, riguardano:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3,5 e 6 della L.104/1992(Per i docenti di cui all’art.33, commi 3 e 5 della L.104/1992 non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art.7, comma 1, del CCNI);

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità; 2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2; 4. uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3; 5. parente o affine entro il terzo grado in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4;

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971.

Ricordiamo infine che le modifiche apportate all’art.33, comma 3 della L.104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 hanno determinato l’eliminazione della figura del referente unico e hanno imposto una modifica ai punti IV, lettere g, i, n degli articoli 8 e 18 del CCNI (precedenze nelle operazioni). Alla luce delle citate modifiche, le precedenze nelle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle disposizioni contrattuali, senza più far riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Di conseguenza per incompatibilità con le novità introdotte nella L.104/1992, anche le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità nell’assistenza non sono applicabili.

Riportiamo in allegato, per una facile consultazione, anche le indicazioni operative ufficiali dell’USR Veneto e poi dal M.I.M. relative alle Utilizzazioni ed Assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2024/2025.

Per la consulenza a supporto prenota l’appuntamento inviando una mail all’indirizzo scuola.cislverona@gmail.com

allegati:

-Nota USR Veneto prot. 17752 del 08.07.2024

-Nota M.I.M. n. 101933 del 04.07.2024

-Ipotesi di Intesa del 27.06.2024

-MODULISTICA MIM delle domande di Utilizzo e Assegnazione provvisoria

 

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