Visite specialistiche: tornano ad essere assenze per malattia!
Le assenze per visite specialistiche, dopo essere state oggetto da parte delle istituzioni scolastiche dell’applicazione di discutibili interpretazioni e procedure giustificative dell’assenza, tornano ad essere riconosciute come assenze per malattia.
Infatti dopo la sentenza con cui il TAR ha annullato la circolare 2/2014 del Ministero della Funzione Pubblica sottolineando che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere disciplinata da atti contrattuali, il Miur con propria recente nota 7457 ha disposto che assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter “assenze per malattia” .
Per una maggiore immediatezza riportiamo a seguire il testo del comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 convertito in legge 125/2013 ) in cui si dispone che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario , rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi anche mediante posta elettronica.”
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